INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
DOCUMENTATION CENTRES (IAML) - IAML Italia, gruppo italiano

 

Indicazioni per l’inquadramento delle strutture di servizio negli statuti autonomi delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale (AFAM) del Ministero dell’istruzione, università e ricerca

Bibliomediateca - museo

(documento in formato MS Word)

 

Presentazione

Si sottopone all’attenzione di quanti sono incaricati di redigere gli statuti autonomi dei Conservatori del settore Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, le specifiche necessarie ad una corretta configurazione della bibliomediateca-museo.

Questo testo è stato elaborato nell’ambito dell’Associazione professionale dei bibliotecari musicali, la IAML-Italia. Esso concepisce la biblioteca quale struttura al passo coi tempi sia dal punto di vista del rinnovamento tecnologico in atto, e già operante in diverse biblioteche, sia dal punto di vista gestionale. La proposta è frutto del dibattito svoltosi tra i bibliotecari sulla base dell’analisi dei testi legislativi della riforma dei Conservatori ed è articolata in tre parti:

1. Una premessa sugli atti da predisporre per attuare la riforma delle biblioteche

2. Un elenco dei riferimenti legislativi specifici oggi esistenti sulle biblioteche dei Conservatori:

  1. Decreto legislativo 5 maggio 1918 n. 1852 (testo integrale).
  2. Legge 21 dicembre 1999 n. 508.
  3. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (G.U. n. 135 del 13 giugno 2003).

3. Una proposta per l’attuazione di quanto richiesto dal Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa

 

Il direttivo IAML-Italia

Milano, 21.6.2003

 


1. Premessa sugli atti da predisporre per attuare la riforma delle biblioteche

Per attuare la riforma delle biblioteche si auspica che ciascun Istituto provveda a:

  1. inserire nello Statuto norme specifiche relative alla biblioteca;
  2. emanare un Regolamento interno della biblioteca;
  3. prevedere le necessarie norme di raccordo negli altri Regolamenti.

 

2. Riferimenti legislativi specifici sulle biblioteche dei Conservatori

A. Decreto legislativo 5 maggio 1918 n. 1852, Capo X, Biblioteche art. 244-253 (testo integrale)

Il decreto è l’unico riferimento legislativo specifico vigente per le biblioteche dei Conservatori. La sua validità è ribadita dall’art. 676 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti (D.L. 16 aprile 1994 n. 297). (1)

L’importanza del decreto rispetto al momento attuale sta anche nel fatto che il decreto nel 1918 fece propri ed estese a tutti i Conservatori statali italiani, i principi esistenti negli statuti autonomi dei Conservatori degli Stati preunitari (es. statuto del Conservatorio di Milano, 1851).

 

B. Legge 21 dicembre 1999 n. 508 art.2 comma 8

"I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

… … … ...

"e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, … istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche".

 

C. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (G.U. n. 135 del 13 giugno 2003)

Le norme da richiamare nel nuovo statuto di ciascun conservatorio al fine di riordinare la biblioteca e il museo, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi, sono inerenti a:

Le norme da richiamare in merito alla definizione dell’organico del personale operante in biblioteca sono:

Le norme da richiamare per il coordinamento delle attività tra istituzione e biblioteca sono relative alla possibilità di eleggere il bibliotecario in seno al consiglio accademico e sono:

Art. 8 Consiglio accademico:
1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
a) docenti dell’istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

 

3. Proposta di attuazione del Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa per l’inquadramento della bibliomediateca-museo

In attuazione dell’art. 2 (Autonomia statutaria), lettera a):

(Istituzione della struttura)

La bibliomediateca-museo dell’Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione dell’Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio. (2)

(Organizzazione della struttura)

a. Alla bibliomediateca-museo è preposto il bibliotecario. (3)

b. Per quanto attiene la funzione di supporto all’attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da una Commissione, composta da docenti, da studenti e dall’amministrazione.

(Funzionamento della struttura)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare la bibliomediateca-museo è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi e alle funzioni previste. (4)
L’Istituto assicura alla biblioteca un sesto del proprio bilancio (ovvero: un adeguato bilancio) (5) e le attribuisce autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Il numero degli addetti ai servizi (personale non docente) della bibliomediateca-museo è definito dal Consiglio di amministrazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del bibliotecario.

In attuazione dell’art. 14 (Statuto e regolamenti), § 4:

(Regolamento interno della struttura)

Il funzionamento della bibliomediateca-museo è disciplinato da un regolamento interno adottato con decreto del Presidente, previa delibera del bibliotecario, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.

In attuazione dell’art. 2 (Autonomia statutaria), lettera c) e dell’art. 10 Nucleo di valutazione:

(Valutazione dell’attività della struttura)

I servizi della bibliomediateca-museo sono valutati sulla base di indicatori specifici.
 

In attuazione dell’art. 2 (Autonomia statutaria), lettera e):

(Intese e convenzioni riferite alla struttura)

La bibliomediateca-museo opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

In attuazione dell’art. 8 (Consiglio accademico), comma 2 lettera a):

(in merito ai requisiti di comprovata professionalità richiesti dallo statuto per l’elezione dei docenti nel consiglio accademico)

Al bibliotecario si richiede di corrispondere ai requisiti definiti a livello internazionale dalle associazione professionali. (6)


Note

1. - torna al testo
Art. 676 (D.L. 16 aprile 1994 n. 297): "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate." Poiché nel testo unico nulla è detto in merito alle biblioteche, il decreto Legislativo n. 1852 è ribadito nel suo testo originale laddove non contraddica il testo unico ed il regolamento per l'autonomia statutaria.
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2. - torna al testo
Tale doppia funzione è prevista sia dalla legge vigente del 1918 sia dal "Regolamento che definisce gli ordinamenti didattici, i requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508" presentato dal MIUR e approvato dal CNAM nella seduta del 14 aprile 2003. Il Regolamento indica all'art. 17, comma 4: Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità all'esterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.
Il Decr. luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852, Capo X, Biblioteche, art. 244 prevede: Le biblioteche degli Istituti musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli Istituti stessi, ed anche al pubblico durante l'anno scolastico dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.
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3. - torna al testo
La presenza del bibliotecario specializzato in musica (attualmente classe F 070) è una ricchezza unica dei Conservatori di musica, non essendo previsti requisiti specifici per l'accesso ai ruoli di bibliotecario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i Beni e le attività culturali. Per i requisiti professionali si veda nota 6.
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4. - torna al testo
Per la definizione delle risorse occorrerà fare riferimento ad indicatori specifici relativi ai servizi offerti ed alla doppia funzione svolta dalla biblioteca: la funzione didattica e la fruizione pubblica, entrambe funzioni di ricerca. Per i criteri generali cfr. The IFLA/UNESCO School Library Guidelines 2002 <http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02.pdf>. Standards specifici per la biblioteca musicale, cfr. "Fontes Artis Musicae" 32/1 (1985), pp. 18-19.
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5. - torna al testo
Il parametro di un sesto del bilancio è stato definito a livello internazionale dall'Associazione internazionale delle biblioteche musicali (IAML). A causa della specificità dei materiali musicali risulta infatti insufficiente il parametro di un decimo indicato dall'Associazione italiana biblioteche per le biblioteche scolastiche. La misura è indicativa delle esigenze di funzionamento della struttura. Qualora non si intendesse far riferimento ad una misura fissa si raccomanda di inserire l'indicazione "un adeguato bilancio".
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6. - torna al testo
I requisiti per il bibliotecario definiti a livello internazionale sono:

a) requisiti specifici musicali, definiti dalla IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Information Centres), cfr. "Fontes Artis Musicae " 39/2 (1979), p. 92-97, aggiornato e tradotto in Le biblioteche musicali. Un problema storico, a cura di Agostina Zecca Laterza. Milano: Conservatorio G. Verdi &emdash; Regione Lombardia, [1985]: appendice. 2 [formazione del bibliotecario musicale], allegati 1-2. Tali requisiti sono stati utilizzati in ambito statale nel concorso per titoli ed esame nei Conservatori di musica bandito con D.M 18.7.1990. Successivamente sono stati richiesti in concorsi banditi da istituti musicali pareggiati ed anche da sezioni musicali di biblioteche di ente locale.

b) requisiti generali per bibliotecari che operano in istituti di istruzione, definiti nel 1995 dall'IFLA (International Federation of Library Association). L'IFLA individua le competenze fondamentali per il bibliotecario scolastico come facenti parte di tre aree interconnesse (biblioteconomia e scienza dell'informazione, gestione e didattica) supportate dalla competenza tecnologica, trasversale alle tre aree. Cfr. Sigrún Klara Hannesdóttir, Bibliotecari scolastici: competenze richieste. Linee guida, traduzione italiana a cura dell'AIB, Commissione nazionale Biblioteche scolastiche, Roma, AIB, 1998. Tali requisiti sono promossi dal progetto di formazione a distanza, CreMISI [CREazione di Mediateche per Introdurre la Società dell'Informazione] del Ministero dei beni e delle attività culturali, "finanziato dalla Commissione Europea, rivolto alle figure professionali emergenti, nonché alle esigenze di riqualificazione del personale che emergono in maniera sempre più urgente a causa dell'introduzione delle nuove tecnologie".

I requisiti del bibliotecario musicale andranno ribaditi all'interno del "Regolamento sui requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti" citato dal regolamento per l'autonomia statutaria all'art. 6 § 2, in attuazione dell'art. 2, comma 7, lett. a) della L. 508.
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© IAML Italia - 22 giugno 2003