INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
DOCUMENTATION CENTRES (IAML) - IAML Italia, gruppo
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Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 -- Capo X Biblioteche
Art. 244 -- Le biblioteche degli Istituti musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli Istituti stessi, ed anche al pubblico durante lanno scolastico dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.
Art. 245 -- Il bibliotecario sotto lalta sorveglianza del
direttore, ha la cura di tutto landamento della biblioteca, ed
è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi
raccolto.
Il bibliotecario è coadiuvato da un distributore ordinatore di
ruolo o da un incaricato ai sensi degli art. 147 e 148 del presente
regolamento. Ha anche alla sua dipendenza un custode inserviente con
lobbligo di attendere a tutti i lavori che gli competono e che
gli siano assegnati dal bibliotecario.
Art. 246 -- Gli acquisti di libri e di musica sono fatti su ordine
del direttore.
Liniziativa degli acquisti spetta anche al bibliotecario e agli
insegnanti, e vi sarà pure un registro per raccogliere i
desideri degli studiosi; ma lAmministrazione non darà
corso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del direttore.
Art. 247 -- Il Consiglio dellIstituto assistito dal bibliotecario delibera sulle domande per copie di autografi o di documenti e per riproduzione di oggetti di valore artistico e storico posseduti dalla biblioteca.
Art. 248 -- Ciascuna biblioteca musicale deve possedere i seguenti
registri:
Un registro dingresso distinto per gli acquisti e per i
doni.
Un mastro dei creditori con relativo bollettario alfabetico.
Un registro delle opere date a legare.
Un registro per le lettere in arrivo e in partenza
Un registro per il prestito dei libri e della musica.
Linventario generale topografico delle opere a stampa.
Linventario generale topografico dei manoscritti (autografie e
copie).
Linventario dei mobili e quello degli oggetti costituenti il
museo della biblioteca.
Art. 249 -- Il direttore dellIstituto, udito il parere del
bibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca nei limiti
consentiti dal bilancio dellIstituto. Questa somma serve
allacquisto di musica e di libri e alla spesa di
rilegature.
Leconomo dellistituto su richiesta firmata dal
bibliotecario e col visto del direttore, in apposito registro a madre
e figlia provvede la biblioteca di oggetti di cancelleria, del
materiale per la pulizia delle sale, di tutto quello, infine, che
possa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di essa.
Art. 250 -- Qualunque opera entri in biblioteca deve essere immediatamente registrata nel registro dingresso, e possibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col bollo della biblioteca e collocata.
Art. 251 -- Le collezioni private cedute o donate alla biblioteca avranno uno scaffale a parte, recante il nome del donatore, e un catalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi strumenti, dei ricordi e dei ritratti dei maestri di musica sarà composto un museo, col relativo inventario redatto secondo le norme duso.
Art. 252 -- Ogni biblioteca di Istituto musicale deve avere:
un catalogo per autori (di musica e di libri);
un catalogo per materia (di sola musica);
un catalogo a soggetto (di libri e di musica e di libretti
dopera sacra e profana).
Art. 253 -- Il prestito fra le biblioteche degli Istituti musicali, comprese quelle degli Istituti pareggiati, avverrà direttamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con pacco raccomandato ed assicurato per quella somma che sarà stabilita dal bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dal richiedente. Il prestito verrà concesso per qualsiasi opera antica o moderna, esclusi gli autografi o quelle opere preziose che la direzione dellIstituto non reputasse conveniente concedere, ed avrà durata di un mese.