INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
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Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852 -- Capo X Biblioteche

Art. 244 -- Le biblioteche degli Istituti musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli Istituti stessi, ed anche al pubblico durante l’anno scolastico dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Art. 245 -- Il bibliotecario sotto l’alta sorveglianza del direttore, ha la cura di tutto l’andamento della biblioteca, ed è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.
Il bibliotecario è coadiuvato da un distributore ordinatore di ruolo o da un incaricato ai sensi degli art. 147 e 148 del presente regolamento. Ha anche alla sua dipendenza un custode inserviente con l’obbligo di attendere a tutti i lavori che gli competono e che gli siano assegnati dal bibliotecario.

Art. 246 -- Gli acquisti di libri e di musica sono fatti su ordine del direttore.
L’iniziativa degli acquisti spetta anche al bibliotecario e agli insegnanti, e vi sarà pure un registro per raccogliere i desideri degli studiosi; ma l’Amministrazione non darà corso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del direttore.

Art. 247 -- Il Consiglio dell’Istituto assistito dal bibliotecario delibera sulle domande per copie di autografi o di documenti e per riproduzione di oggetti di valore artistico e storico posseduti dalla biblioteca.

Art. 248 -- Ciascuna biblioteca musicale deve possedere i seguenti registri:
Un registro d’ingresso distinto per gli acquisti e per i doni.
Un mastro dei creditori con relativo bollettario alfabetico.
Un registro delle opere date a legare.
Un registro per le lettere in arrivo e in partenza
Un registro per il prestito dei libri e della musica.
L’inventario generale topografico delle opere a stampa.
L’inventario generale topografico dei manoscritti (autografie e copie).
L’inventario dei mobili e quello degli oggetti costituenti il museo della biblioteca.

Art. 249 -- Il direttore dell’Istituto, udito il parere del bibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca nei limiti consentiti dal bilancio dell’Istituto. Questa somma serve all’acquisto di musica e di libri e alla spesa di rilegature.
L’economo dell’istituto su richiesta firmata dal bibliotecario e col visto del direttore, in apposito registro a madre e figlia provvede la biblioteca di oggetti di cancelleria, del materiale per la pulizia delle sale, di tutto quello, infine, che possa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di essa.

Art. 250 -- Qualunque opera entri in biblioteca deve essere immediatamente registrata nel registro d’ingresso, e possibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col bollo della biblioteca e collocata.

Art. 251 -- Le collezioni private cedute o donate alla biblioteca avranno uno scaffale a parte, recante il nome del donatore, e un catalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi strumenti, dei ricordi e dei ritratti dei maestri di musica sarà composto un museo, col relativo inventario redatto secondo le norme d’uso.

Art. 252 -- Ogni biblioteca di Istituto musicale deve avere:
un catalogo per autori (di musica e di libri);
un catalogo per materia (di sola musica);
un catalogo a soggetto (di libri e di musica e di libretti d’opera sacra e profana).

Art. 253 -- Il prestito fra le biblioteche degli Istituti musicali, comprese quelle degli Istituti pareggiati, avverrà direttamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con pacco raccomandato ed assicurato per quella somma che sarà stabilita dal bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dal richiedente. Il prestito verrà concesso per qualsiasi opera antica o moderna, esclusi gli autografi o quelle opere preziose che la direzione dell’Istituto non reputasse conveniente concedere, ed avrà durata di un mese.


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