Legge 18 agosto 2000, n. 248 – Nuove norme di tutela del diritto d’autore

Richiesta di emendamento per garantire la tutela del diritto allo studio e l’uso privato della musica a stampa e osservazioni sull’inapplicabilità della norma del 15% al materiale musicale

Presentate da: Associazione italiana delle biblioteche musicali (IAML-Italia)

 

Testo dell’emendamento:

All’articolo 3 della legge n. 248/2000 comma 1 sono aggiunte le parole: "Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono abrogate, in fine, le parole ‘eccettuati gli spartiti e le partiture musicali".

Finalità dell’emendamento: Abolizione dell’esclusione dal prestito degli spartiti e delle partiture musicali.

Motivazioni:

  1. Spartiti e partiture musicali non si possono consultare in biblioteca, ma vanno ‘provati’ e studiati con lo strumento musicale esternamente ad essa. Impedire il prestito significa di fatto impedire anche la consultazione. Si crea così un ostacolo al diritto allo studio, che discrimina la musica dalle altre forme di conoscenza e che contribuisce ad aumentare il diffuso analfabetismo musicale.
  2. Solo dopo aver ‘provato’ e studiato diverse musiche l’esecutore può scegliere le composizioni da acquistare per approfondirne lo studio al fine di eseguirle in pubblico. E’ compito delle biblioteche garantirsi che il materiale prestato sia utilizzato ‘ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, (cfr. art. 69 comma 1 legge 22 aprile 1941 n. 633) come è compito della SIAE verificare che la musica utilizzata per un’esecuzione pubblica sia stata regolarmente acquistata o noleggiata dall’editore.
  3. Il prestito ad uso personale non incide sul mercato delle vendite di musica. La principale fonte di reddito per autori ed editori in campo musicale non è costituita dalla vendita del prodotto editoriale, come accade nel resto del mercato librario, ma è costituita dai diritti derivati dall’esecuzione in pubblico.
  4. Il prestito è consentito sia per i libri sia per i supporti sonori e audiovisivi come fonogrammi e i videogrammi …. ‘decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione’ (cfr.art. 69 legge 22 aprile 1941 n. 633 lettera b). L’esclusione dal prestito di spartiti e partiture musicali è dunque un’anomalia rispetto alle altre fonti disponibili per lo studio della musica.
  5. Come per il resto del materiale librario la regolamentazione del prestito di spartiti e partiture musicali è prevista nei regolamenti interni delle biblioteche ed è differenziata a seconda dei loro compiti e delle loro funzioni.
  6. La mancata conoscenza della musica contribuisce in maniera determinante a ritardare la formazione di un pubblico. L’esclusione dal prestito di spartiti e partiture musicali contraddice in ultima analisi anche l’impegno pubblico nel sovvenzionamento degli spettacoli musicali.
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  • Motivazioni che rendono inapplicabile la riproduzione di un testo musicale limitata al 15%

    Occorre tenere presente le caratteristiche del materiale musicale a stampa e cioè:

    a) Il 15% di una composizione musicale è inutilizzabile e non può essere oggetto di studio, mentre il 15% di un testo in lingua può contenere comunque concetti compiuti.

    b) Moltissime unità bibliografiche di musica a stampa si compongono di 2 pagine per le quali il calcolo del 15% non è significativo.