INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC
LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES
ET CENTRES DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER
MUSIKBIBLIOTHEKEN,
MUSIKARKIVE UND MUSIKDOKUMENTATIONSCENTREN
(IVMB)
Dott. Vittorio Ragonesi
Ministero degli Esteri
e pc. prof. Francesco Sicilia
Direzione generale per i Beni e gli Istituti culturali
Ministero per i Beni e le Attività culturali
dott. Remo Di Lisio
Alta Formazione Artistica e Musicale
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
ROMA
Milano, 19 luglio 2002 prot. 26/02
Oggetto: Emendamenti art. 9 Progetto DLG. di recepimento direttiva 2001/29/CE
Ad ulteriore precisazione presenta due proposte di emendamento inerenti nello specifico il prestito e la riproduzione della musica presente nelle biblioteche italiane (Legge 633/1941, art. 69 e art. 68).
Si coglie l'occasione per fare presente che la IAML-Italia, nel promuovere il miglioramento della qualità del servizio al pubblico delle biblioteche musicali, ha di recente avviato un proficuo colloquio con alcuni editori musicali, da cui ci si attende un contributo importante per una corretta applicazione della legge sul diritto d'autore sul territorio nazionale.
Si ringrazia vivamente per l'attenzione.
Massimo Gentili Tedeschi
Presidente IAML-Italia
Federica Riva
Coordinatore del gruppo di lavoro sul diritto d'autore IAML
Italia
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC
LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES
ET CENTRES DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER
MUSIKBIBLIOTHEKEN,
MUSIKARKIVE UND MUSIKDOKUMENTATIONSCENTREN
(IVMB)
Progetto di D. Lgs. per il recepimento in Italia della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Emendamenti ad Art. 9 (art. 68 e 69 L. 633/1941): prestito e riproduzione della musica a stampa.
Proponente: IAML-Italia, Associazione italiana delle biblioteche musicali
Motivazione per i due emendamenti
Il doppio divieto - divieto integrale di fotocopiatura e divieto di prestito - della musica protetta da diritto d'autore presente nelle biblioteche italiane prefigura una discriminazione del diritto allo studio e delle attività musicali dal vivo sia rispetto ad altre forme di cultura e spettacolo letterario e teatrale, sia rispetto allo stesso ascolto di musica registrata. Tale discriminazione non trova riscontro nelle direttive europee.
Art. 69, comma 1, lettera a) (Prestito della musica)
L'esclusione della musica dal prestito delle biblioteche non vige in altri paesi europei. Soltanto in Italia l'applicazione della direttiva 92/100/CEE ha introdotto tale esclusione, che distingue la musica dagli altri beni librari e dai documenti sonori, il cui prestito è regolamentato all'art. 69 comma 1 lettera b).
L'esclusione della musica dal prestito fu introdotta con il DL. 685/1994, art. 5 per sopperire alla mancanza di una regolamentazione in Italia della fotoriproduzione. Nel frattempo la L. 248/2000 art. 2) ha regolamentato il settore. Il provvedimento sul prestito risulta oggi quindi superato. Il suo mantenimento ha effetti dannosi sul diritto allo studio e sull'uso personale della musica (si veda la Nota esplicativa sulle specificità d'uso della musica a stampa in calce).
Si propone la soppressione delle parole "eccettuati gli spartiti e le partiture musicali " dal testo dell'art. 69, comma 1, lettera a):
"a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali"
Art. 68 comma 3 &emdash; riga 1 (Riproduzione della musica)
La riproduzione della musica è attualmente regolamentata dalla normativa generale, la L. 248/2000. L'espressione Fermo restando il divieto appare impropria, in quanto, nell'introdurre un divieto ex-novo, sembrerebbe fare invece riferimento ad una normativa precedente.
L'introduzione di un divieto risulta inoltre in sostanziale contraddizione con la direttiva europea 2001/29/UE, che mira a regolamentare e non a vietare la riproduzione. In particolare il divieto risulta contradditorio con l'Art. 5 commi 2 e 3 ai seguenti passi:
Art. 5 comma 2 lettera a): nel considerare la riproduzione degli spartiti sciolti un'eccezione alle limitazioni al diritto esclusivo dell'autore (a sua volta definito all'art.2) l'articolo non esplicita un divieto di riproduzione ma sottopone la riproduzione degli spartiti sciolti all'autorizzazione dell'autore.
Art. 5 comma 3
lettera a) prevede l'utilizzo della riproduzione di opere con esclusiva finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica;
lettera c) prevede l'utilizzo da parte di portatori di handicap (ed è infatti applicato nel testo dell'art. 9 del decreto quale aggiunta dell'art. 71 bis comma 1);
lettera d) prevede l'utilizzo di citazioni a fini di critica a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell'autore;
lettera e) prevede l'impiego di riproduzioni al fine di assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, come nel caso degli esami da tenersi presso gli istituti di istruzione per il conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto.
Si propone di sopprimere le parole "Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali" dal testo dell'art. 68 comma 3 riga 1.