INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND
DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

 

IAML Italia

 

7. Convegno annuale

 Napoli, 20-21 ottobre 2000

Conservatorio di musica S. Pietro a Majella
Via S. Pietro a Majella 35,
Napoli


 Relazioni


Carmela Bongiovanni
 

  • Copyright e diritto allo studio musicale
     
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    In questo mio intervento cercherò di fare il punto sulla legge 633/1941 (e successive modifiche legislative) relativa al copyright, e in particolare sull'incidenza nell'ambito musicale, esponendo prima i fatti punteggiati da qualche quesito, quindi aggiungendo un commento personale sulle conseguenze.

    1) I FATTI

    La legge 18 agosto 2000 n. 248, pubblicata sulla G.U. del 4 settembre 2000, serie generale n. 206 costituisce una modifica di una precedente legge 22 aprile 1941, n. 633, intitolata <<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>>. Questa legge è in realtà un ginepraio, ed è possibile che di fatto finisca per interrompere del tutto la fotoriproduzione delle opere in commercio, almeno nelle biblioteche musicali più piccole.

    Vediamo nel dettaglio le modifiche di questa legge n. 248 sulla precedente legge del 1941 (già varie volte modificata). L'articolo 2 comma 1 ribadisce la libertà di fotocopiatura per i servizi della biblioteca (primo quesito: questa norma potrebbe essere interpretata nel caso dei Conservatori come una eventuale estensione della possibilità di fotocopiare in più esemplari partiture e parti musicali per necessità interne all'istituto, ad esempio per le classi di musica d'insieme?. Solo un accordo con i rappresentanti degli autori ed editori potrebbe renderlo possibile).

    Il comma 2 dell'articolo 2 entra nel merito della fotocopiatura per uso personale: solo il 15% di volumi o periodici in commercio può essere fotocopiato ma pagando il diritto d'autore per ciascuna fotocopia (e la legge precisa che <<salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri>>). Da ciò si deduce che il prezzo delle fotocopie aumenterà di una percentuale notevole (perché i commercianti dovranno tutelarsi contro il calo delle fotocopiature e così pure le biblioteche che dovranno corrispondere una cifra forfettaria annuale alla SIAE). Inoltre, il prezzo ISTAT di una pagina di musica pubblicata è assai superiore a quello di un volume qualsiasi; gli oneri aggiuntivi ricadranno come ovvio sulle biblioteche dei Conservatori, e quindi sui loro utenti.

    Inoltre, la legge precisa che la corresponsione del compenso va effettuata anche per le opere rare fuori commercio, fotocopiabili integralmente (determinare se un'edizione musicale a stampa sia o meno fuori commercio non è sempre facile, in quanto la musica non ha un catalogo complessivo delle edizioni in commercio come nel caso dei libri a stampa). Per ora tuttavia, siamo in attesa della stipulazione degli accordi tra SIAE e le associazioni interessate (quindi anche AIB; ma nel nostro caso dovremo attendere probabilmente gli accordi tra SIAE e MURST); le restrizioni e le sanzioni di cui sopra (a quanto pare, ma questo punto non è chiaro: cfr. comunicazione di Gianni Lazzari) avranno effetto - come recita la legge - <<dalla data della stipulazione dei detti accordi [vale a dire accordi tra SIAE e associazioni di categoria] ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri>> (<<sentite le parti interessate>>).

    Quindi - al momento - siamo nel limbo, o meglio, in attesa di questi accordi. Nel frattempo, tuttavia, a scanso di equivoci, tutto (o quasi) è fermo (vale a dire la fotocopiatura delle opere all'interno degli istituti; ma secondo Lazzari attualmente, in attesa di accordi con la SIAE, <<è vigente la normativa precedente>>). Lazzari ha pubblicato un articolo di commento alla legge sul diritto d'autore nell'ultimo numero di AIB-Notizie (N. 8, settembre 2000) dove riassume con molta chiarezza le vicende che hanno interessato l'iter parlamentare della legge e fa amari commenti sulle conseguenze per il diritto alla libertà dello studio e della circolazione della cultura.

    Gli incontri tra SIAE e Associazioni di categoria - come risulta da un comunicato pubblicato in AIB-WEB del 25 settembre scorso - sono iniziati il 20 settembre (un mese fa esatto). In questo comunicato si annuncia che <<l'esito degli incontri infine potrebbe essere presentato a Roma, nell'ambito di BIBLIOCOM di fine ottobre>>.

    Ma chi ha avviato trattative nello specifico per le dimenticate biblioteche musicali dei Conservatori (le più penalizzate dalla presente legge 633-248)? Chi tutela gli interessi del nostro lavoro e dei nostri utenti? Sarebbe, credo, assolutamente indispensabile formulare una memoria scritta da inviare al Ministero (a quanto risulta sono previste trattative tra SIAE e MURST, trattative che ci riguarderanno da vicino).

    Questa legge non è nata per caso: essa è la conseguenza della direttiva del Parlamento europeo sull'armonizzazione del copyright nei Paesi della Comunità; già in sede europea lo scorso anno era stata espressa preoccupazione per il difficile equilibrio da raggiungersi tra diritto allo studio e alla libera circolazione della cultura e problemi di copyright. A quanto pare uno dei due diritti, quello più forte finanziariamente sembra aver prevalso sull'altro. Posso aggiungere che a quanto si evince da un articolo di commento di Anna Maria Mandillo apparso su AIB Notizie 5/99, p. 9, l'articolo 5 della <<Direttiva del Parlamento europeo sull'armonizzazione del copyright>> <<esclude la possibilità di riprodurre [su carta] opere musicali>>. Questa citazione è fatta per puntualizzare - se ancora ce ne fosse bisogno - che il giro di vite legislativo sulle fotoriproduzioni (e in particolare su quelle musicali) è europeo e non soltanto italiano .

     

     Veniamo al secondo punto che ci interessa direttamente.

    In nota alla legge n. 248 sono pubblicati ampi stralci dalla legge del 1941; tra questi viene trascritto (p. 33 della G.U.) l'articolo 69 della legge 633 (modificato già nel 1994) con le attuali modifiche dovute alla legge 248. Al comma 1 è ribadito il libero prestito dei volumi (anzi : <<esemplari a stampa delle opere>>, come recita la legge) delle biblioteche e discoteche (!) dello Stato, non gravati da diritti d'autore <<eccettuati gli spartiti e partiture musicali>>. Purtroppo la legge n. 633/1941 è una vecchia conoscenza per i bibliotecari musicali: la modifica all'articolo 69 è dovuta infatti al decreto legislativo n. 685 (G.U. del 16 dicembre 1994) con titolo: <<Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale>>. Più avanti lo stesso decreto legislativo pone seri limiti anche al diritto di prestito gratuito di fonogrammi. Dal 1994 quindi, il divieto formale di prestare musica grava sul lavoro del bibliotecario musicale, ed ora è ribadito dalla legge sul copyright che interviene modificandola per l'ennesima volta sulla eterna legge 633/1941. Questa volta tuttavia questo divieto di prestito sembra essere addirittura inasprito dalla severa regolamentazione delle fotoriproduzioni (e dal dettaglio delle responsabilità civili che gravano sui responsabili delle biblioteche), regolamentazione che temo porterà all'impossibilità di gestione del servizio di fotocopiatura da parte di molte biblioteche (come già rilevato dall'AIB).

    Questo vuol forse dire che in futuro, per poter continuare a prestare musica, dovremo anche noi accordarci con la SIAE per l'invio di un compenso forfettario annuale per il pagamento dei diritti di autore? La soluzione purtroppo - vista la legge - non sembra oggi apparire così improponibile.

    Riassumendo, ecco i punti nodali della legge che ci riguardano:

    1) severa regolamentazione della fotocopiatura delle opere di qualsiasi genere;
    2) riscossione del diritto d'autore per ogni fotocopia (cifra forfettaria da versarsi annualmente alla SIAE; norma attualmente - a quanto risulta dalla stessa legge- non applicabile in assenza di accordo SIAE-Associazioni di categoria);
    3) responsabilità della biblioteca nella regolamentazione della fotocopiatura del materiale bibliografico appartenente alla biblioteca stessa;
    4) esclusione dal prestito all'esterno di spartiti e partiture di musica.

     Il prestito di musica inoltre (già non legale di per sé, a quanto pare) comporta come ovvio da parte della biblioteca musicale l'impossibilità di garantire la legalità in caso di fotoriproduzione del volume della biblioteca al di fuori di questa. Che fare?

    Rossella Caffo (AIB Notizie 3/98) aveva già espresso oltre due anni fa i timori di EBLIDA (l'osservatorio internazionale sulla legislazione comunitaria europea attinente alle biblioteche, attualmente impegnato in particolare sul fronte del copyright legato a opere su supporto elettronico) per <<un futuro nel quale niente potrà essere visto, letto, usato o copiato senza autorizzazione e senza un pagamento addizionale>>. Sembra ora che purtroppo questo futuro sia già arrivato, almeno per coloro che si occupano di musica. Non dovranno forse le biblioteche dei conservatori assumersi anche l'onere aggiuntivo di pagare diritti SIAE per poter prestare la musica anche all'esterno dell'Istituto? Vogliamo solo sperare che debba trattarsi di una ipotesi pessimistica.

    Questa legge che è stata definita a ragione <<una legge negativa e penalizzante per il servizio pubblico>> è ancora più negativa per noi e per i nostri utenti. Di seguito cercherò di esaminare le possibili conseguenze per le biblioteche musicali.

     

    2) COMMENTO SULL'APPLICABILITA' DELLA LEGGE

    In questi giorni mi sono spesso interrogata sul perché in sede legislativa ad esempio un volume di Umberto Eco e una edizione musicale di Luciano Berio (due autori viventi) abbiano una protezione diversa e un diverso trattamento. Per quale motivo io posso prendere in prestito gratuitamente per studio o lettura personale un volume di Eco (senza ledere i diritti di copyright) e - secondo il dettato della legge - non posso fare altrettanto con una partitura di Berio? È possibile forse che nella mente del legislatore una partitura non possa considerarsi come un oggetto (un'opera dell'ingegno) in sè compiuto (completo di significato e significante), ma necessiti dell'attivazione dell'interprete - e quindi del musicista ovvero professionista della musica - per completarsi e divenire linguaggio a tutti gli effetti. In sostanza: per il legislatore non esiste una fruizione diretta privata, personale o di studio, della partitura musicale in parallelo con quella privata di un qualsiasi volume di un qualsiasi autore. Per la legge l'interprete per essere tale a tutti gli effetti deve pagare i diritti di autore e quindi pagarsi anche le partiture. Questa spiegazione non convince e naturalmente nasce da un equivoco, quello cioè che la partitura musicale non sia un libro a tutti gli effetti.

    Il Conservatorio compra per i propri fini istituzionali la musica della quale ha ragionevolmente diritto d'uso come un qualsiasi privato acquirente ha diritto di usare ciò che compra. Dunque, la didattica del Conservatorio, vale a dire i prestiti destinati ai docenti per il perseguimento dei fini di istruzione musicale all'interno dell'istituto, non sono in discussione. Tutti gli altri utenti, sia allievi interni che esterni, hanno il medesimo trattamento da parte della legge, a quanto pare senza distinzioni e almeno in questo la legge è equa.

    Quindi, ciò che si vuole impedire soprattutto è il prestito all'esterno dell'istituzione e per fini diversi da quelli previsti dalla didattica del Conservatorio, vale a dire soprattutto l'uso del materiale musicale preso in prestito gratuito per fini esecutivi in sede pubblica (con o senza lucro); il divieto di prestito comunque colpisce qualsiasi attività musicale a cominciare da quella di studio scolastico.

    Come tutelare il diritto allo studio musicale, nel rispetto di una legge che di fatto - se applicata alla lettera - lo inibisce seriamente? Purtroppo io non ho ipotesi di soluzione, posso solo portare la mia esperienza come esempio.

    Difficilmente una biblioteca di un piccolo Conservatorio (con una macchina fotocopiatrice self-service e quindi incustodita, posta - per esempio - all'esterno dei locali della biblioteca) potrà garantire la norma della fotocopiatura del 15% (una volta completati gli accordi tra SIAE e parti interessate); il rispetto della legge comporta di necessità un controllo su tutto il materiale da fotocopiarsi, controllo praticamente impossibile in assenza di personale incaricato che vigili appositamente sulle macchine di fotoriproduzione self-service. Da qui la sospensione attuale delle fotocopie di volumi della biblioteca (almeno del nostro Conservatorio), nell'impossibilità di garantire il massimo fotocopiabile per legge e in attesa di indicazioni più precise da parte del ministero a seguito dell'accordo tra le parti interessate e di un parere legale in merito.

    Purtroppo gli oneri che verranno addossati alle biblioteche dei Conservatori (ma anche naturalmente molte altre biblioteche pubbliche) saranno tali da indurre se non la chiusura del servizio di fotoriproduzione, un drastico ridimensionamento (si veda in proposito l'appello accorato di Anna Maria Mandillo su AIB Notizie 2/1998, p. 20 che già realisticamente prefigurava la situazione in cui ci troviamo oggi purtroppo ad operare). Nessun accordo è intervenuto tra le parti prima del varo della legge (vani sono stati i tentativi dell'AIB su questo punto) e ora appare davvero troppo tardi per poter modificare l'ordine delle cose.

    Se la fotocopiatura non sarà possibile, resta il prestito della musica come ultima risorsa utile (quello didattico non sembrerebbe essere posto in discussione dalla legge, visto che il Conservatorio - come ho accennato - acquista per la propria attività didattica interna, da parte dei propri funzionari, partiture e parti di musica); ora, io voglio credere che il prestito per uso esclusivo di studio personale (in parallelo in sostanza con una consultazione in biblioteca, ma a casa propria, sul proprio strumento) da parte di interni ed esterni al Conservatorio (in presenza di una dichiarazione personale dell'utente scritta a non fotocopiare e a non usare il materiale della Biblioteca per pubbliche esecuzioni) non possa comportare una infrazione alla legge sul copyright (anzi, costituisce semmai un incentivo all'acquisto di partiture!).

    Amare purtroppo sono le conclusioni su quanto appena esposto: se non si verrà ad un accordo comune (per esempio, a un protocollo di intesa tra Conservatori-MURST-SIAE, che nel rispetto della legge sul diritto di autore garantisca almeno il fondamentale diritto allo studio sancito tra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, attraverso il pagamento di una cifra forfettaria annuale da parte del Conservatorio che comprenda anche il diritto a prestare la musica) la cultura musicale italiana già assai fievole, risentirà ancora più negativamente di questa ulteriore stretta alle risorse dello studio offerte dalle pubbliche strutture.

    Noi, temo, possiamo fare ben poco in tale stato di incertezza; io tuttavia propongo:

    1) stabilire un accordo comune su come regolarci per l'ottemperanza alla legge sul copyright;
    2) di inviare tale documento al Ministero chiedendo una presa di posizione o almeno di fornire chiarimenti in merito;
    3) chiedere che tale documento sia considerato come base per la stipulazione di accordi con la SIAE da parte del MURST per il versamento una tariffa forfettaria annuale da pagarsi da parte dei Conservatori (che per la musica temo sarà onerosissima, viste le premesse), sia per la fotocopiatura che per il prestito della musica (ovvero: per quei Conservatori che non potranno più fotocopiare all'interno per le ragioni su esposte, con tale cifra forfettaria annuale di pagamento dei diritti di autore possano almeno garantirsi la concessione del prestito a terzi. Ovviamente, le tasse di iscrizione annuali da parte degli studenti dovranno essere comprensive anche di un diritto di uso dei servizi della biblioteca, esattamente come avviene attualmente in tutte le Università italiane).

    Personalmente non credo che a questo punto si giungerà ad una soluzione che arrivi ad armonizzare i due diritti contrapposti, vista la legge ormai entrata in vigore (o quasi: gli accordi sono ancora in corso). Ritengo che le biblioteche dei conservatori saranno destinate a divenire quello che sono attualmente molte biblioteche di istituti universitari: mero supporto per l'attività didattica dei docenti, e centri di consultazione per tutti gli altri utenti (con conseguenze immaginabili per la musica che necessita di strumenti di fruizione particolari: il musicista non consulta; semmai prova o legge sul proprio strumento).

    Non si può chiudere i prestiti se in futuro la legge impedirà alle biblioteche dei Conservatori di fatto di continuare a mantenere un efficiente servizio di fotoriproduzione. Ed è in questo serio dilemma che oggi ci dibattiamo.

    E' uno scacco matto alla cultura musicale.